Art. 1.

      1. L'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni). - 1. Sono di competenza delle regioni l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), al fine di ridurre i valori preesistenti di fondo del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato e, in particolare:

          a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione degli impianti radioelettrici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5. A tale fine la regione, con le procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di valutazione ambientale strategica, dalle disposizioni del capo I del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adotta uno o più piani regionali, o modifica quelli esistenti, con l'indicazione dei siti nei quali localizzare gli impianti. I piani individuano aree sensibili al cui interno, per esigenze di tutela della salute pubblica, è vietato installare nuovi impianti e devono essere delocalizzati gli eventuali impianti già installati. I siti di trasmissione individuati nel piano regionale devono essere ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina i piani regionali per assicurare una copertura uniforme del servizio di radio-telecomunicazione su tutto il territorio nazionale;

 

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          b) la definizione delle modalità per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione o alla modifica degli impianti di cui al presente comma, considerando le caratteristiche degli stessi in relazione alla capacità di incidere in modo significativo sul territorio, nonché sull'assetto urbanistico-edilizio, ai fini: 1) del rilascio del permesso di costruire ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tali impianti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) della denuncia di inizio attività ai sensi degli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L'organismo di controllo di cui all'articolo 14, prima del rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione o alla modifica degli impianti, verifica la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione o gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

          c) la definizione dei tracciati e delle modalità di realizzazione degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle, e comunque per ridurre i valori preesistenti di fondo del campo elettrico e magnetico;

          d) per gli elettrodotti di cui ai commi da 1 a 4-quater dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, il rilascio di un parere che preveda anche misure idonee ad evitare alterazioni ai valori ambientali e paesaggistici;

          e) la previsione, nei titoli abilitativi alla realizzazione o alla modifica degli

 

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impianti di cui al presente comma, di opportune specifiche tecniche per la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con particolare riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

          f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare a quelli a lungo termine, nonché all'elettrosensibilità, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

      2. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      3. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni.
      4. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite, mediante specifici accordi, dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. Tali attività devono comunque prevedere la riduzione progressiva dei valori preesistenti di fondo del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, e attenersi ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi del comma 6.
      5. I comuni adottano un regolamento per l'installazione e per la modifica degli impianti di telefonia mobile, finalizzato a ridurre i valori di fondo preesistenti del campo elettromagnetico, nonché ad assicurarne il corretto insediamento urbanistico e territoriale. A tale fine i medesimi comuni:

          a) con le procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di valutazione ambientale strategica, dalle disposizioni

 

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del capo I del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedono, nel regolamento, la predisposizione di un piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, nel quale sono individuate aree sensibili all'interno delle quali, per esigenze di tutela della salute pubblica, è vietato installare nuovi impianti e devono essere delocalizzati gli eventuali impianti già installati;

          b) provvedono all'aggiornamento del piano di cui alla lettera a) con periodicità almeno triennale, favorendo le modifiche degli impianti che introducano tecnologie che riducono i valori di fondo del campo elettromagnetico.

      6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le regioni, le province e i comuni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, con particolare riguardo agli effetti a lungo termine e all'elettrosensibilità, alla compatibilità ambientale e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
      7. Le regioni, le province, i comuni e le agenzie regionali per la protezione ambientale garantiscono, ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso, a chiunque ne faccia richiesta, ai dati ambientali relativi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati».